Sez. 1, Sentenza n. 746 del 06/10/1987 Ud. (dep. 20/01/1988) Rv. 177451 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVE DEL TAPPO ROSSO - PRECETTO CONTENUTO NEL QUARTO COMMA DELL'ART. 5 LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110 - DESTINATARI - DUPLICITÀ DELLE PRESCRIZIONI - POSSIBILI CATEGORIE DI DESTINATARI.*
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVE DEL TAPPO ROSSO - PRECETTO CONTENUTO NEL QUARTO COMMA DELL'ART. 5 LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110 - DESTINATARI - DUPLICITÀ DELLE PRESCRIZIONI - POSSIBILI CATEGORIE DI DESTINATARI.*
Due sono le prescrizioni dettate dal quarto comma dell'art. 5 legge n. 110 del 1975: l'una riguarda la tecnica di fabbricazione dei giocattoli riproducenti le armi che deve essere tale da non consentire comunque di utilizzare l'oggetto per l'offesa della persona; l'altra concerne un requisito esterno che consente l'immediata percezione da parte di tutti del fatto che non può trattarsi di arma vera e propria, per l'esistenza del tappo rosso all'estremità della canna. La prima di esse, poiché attiene alla struttura stessa del giocattolo, è diretta al solo costruttore; la seconda, invece, poiché riguarda l'uso del giocattolo, è diretta a chiunque abbia la disponibilità dello oggetto. Ne consegue che solo l'inosservanza della prima prescrizione è reato proprio del fabbricante. (V mass n 176477, sez Unite 27 giugno 1987; (V mass n 175247 31 luglio 1987 n 8803, che ha risolto un precedente contrasto e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)