Sez. 1, Sentenza n. 9824 del 27/01/1988 Ud. (dep. 08/10/1988) Rv. 179351 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVE DEL "TAPPO ROSSO" - REATO PROPRIO DEL FABBRICANTE - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVE DEL "TAPPO ROSSO" - REATO PROPRIO DEL FABBRICANTE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo, previsto dall'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, di munire i giocattoli riproducenti armi di un visibile tappo rosso incorporato che ne occluda l'estremità della canna totalmente o parzialmente, è imposto non solo a carico del fabbricante, ma a carico di chiunque. Ne consegue che l'inosservanza di tale Obbligo non può essere considerata reato proprio. (V mass n 178150; (V mass n 177451; (V mass n 177389; (Conf mass n 176477; (Conf mass n 177737).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)