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Sez. 1, Sentenza n. 6518 del 17/12/1980 (Rv. 410302 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - IN GENERE - INTEGRAZIONE O MODIFICAZIONE - PER SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI - LEGITTIMITA - MODALITA - RIMESSIONE IN TERMINE DEL CONTRIBUENTE PER RICORRERE CONTRO L'INTEGRAZIONE O LA MODIFICAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410302-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - IN GENERE - INTEGRAZIONE O MODIFICAZIONE - PER SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI - LEGITTIMITA - MODALITA - RIMESSIONE IN TERMINE DEL CONTRIBUENTE PER RICORRERE CONTRO L'INTEGRAZIONE O LA MODIFICAZIONE - NECESSITA.*

Ai sensi e sotto il vigore dell'art 35 del testo unico sulle imposte dirette (DPR 29 gennaio 1958 n 645), l'adesione del contribuente sull'accertamento dell'imponibile (cosiddetto concordato) non osta a che l'ufficio, nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, possa integrare o modificare detto accertamento, mediante la notificazione di un apposito avviso, ovvero anche mediante la notificazione di un nuovo accertamento, che manifesti inequivocamente la sua portata di rettificazione di quello precedente, salva la rimessione in termini del contribuente per ricorrere pure contro quest'ultimo. (V 650/79, mass n 396805).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)