Sez. 1, Sentenza n. 650 del 30/01/1979 (Rv. 396805 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE PER EFFETTO DI CONCORDATO TRIBUTARIO - PRECLUSIONE DI ACCERTAMENTI DI MAGGIOR VALORE - LIMITI - RICHIESTA DELLA IMPOSTA SUPPLETIVA PER LA CORREZIONE DI UN PREGRESSO ERRORE DI DIRITTO - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE PER EFFETTO DI CONCORDATO TRIBUTARIO - PRECLUSIONE DI ACCERTAMENTI DI MAGGIOR VALORE - LIMITI - RICHIESTA DELLA IMPOSTA SUPPLETIVA PER LA CORREZIONE DI UN PREGRESSO ERRORE DI DIRITTO - AMMISSIBILITA.*
In tema d'imposta di successione, il concordato tributario fra contribuente ed amministrazione finanziaria, in ordine alla Determinazione del valore imponibile, preclude all'amministrazione medesima, in applicazione dei principi di portata generale fissati dall'art 35 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), di avanzare ulteriori pretese in forza di accertamenti di maggior valore che non si ricolleghino ad elementi di fatto sopravvenuti ed in precedenza non conoscibili, ma non anche di esercitare il potere-dovere in esigere l'imposta suppletiva per la correzione di un pregresso errore di diritto (nella specie, circa i presupposti per l'esclusione di crediti e la detrazione di debiti dall'asse ereditario). (V 425/74, mass n 368127).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 44, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)