Sez. 3, Sentenza n. 1943 del 11/01/1983 Ud. (dep. 09/03/1983) Rv. 157777 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - CONDIZIONI - INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONI OGGETTIVE - MOTIVI.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - CONDIZIONI - INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONI OGGETTIVE - MOTIVI.*
L'applicazione delle sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato ex art. 77 legge n. 689 del 1981 è pur sempre condizionata all'inesistenza delle esclusioni oggettive indicate nell'art. 60 della citata legge, la quale, per taluni reati cui si correla una particolare pericolosità sociale, ha sancito il principio della inderogabilità della sanzione penale. (V mass n 155510).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)