Sez. 6, Sentenza n. 9029 del 05/10/1982 Ud. (dep. 11/10/1982) Rv. 155510 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTE DELL'IMPUTATO - REATO PUNIBILE CON PENE CONGIUNTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI - FATTISPECIE.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTE DELL'IMPUTATO - REATO PUNIBILE CON PENE CONGIUNTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI - FATTISPECIE.*
La speciale procedura prevista dall'art. 77 legge 689 del 1981, secondo cui, ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero può essere applicata all'imputato la sanzione sostitutiva con la conseguente dichiarazione di Estinzione del reato, non è adottabile nelle ipotesi di illecito penale punito congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria. Tale ultima sanzione, infatti, non potrebbe essere sostituita (essendo la sostituzione ammissibile per le sole pene detentive brevi) né potrebbe essere eseguita in aggiunta alla applicazione della pena sostitutiva, impedendolo la Estinzione del reato conseguente all'utilizzazione dello speciale rito. (nella specie è stato ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il pretore ha dichiarato estinto il reato di cui all'art. 570 cod. pen., applicando all'imputato la sanzione sostitutiva della pena detentiva ed infliggendogli col beneficio della sospensione condizionale, la pena pecuniaria). (nulla in termini).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)