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Sez. 2, Sentenza n. 2048 del 01/08/1967 (Rv. 329132 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI ESSERE PROPRIETARIO DI UNA PARTE DEL FONDO RIVENDICATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329132-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI ESSERE PROPRIETARIO DI UNA PARTE DEL FONDO RIVENDICATO - IRRILEVANZA.*

Nell'Azione di revindica l'attore ha l'Onere di provare la sussistenza dell'asserito esclusivo dominio della cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i suoi propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione. Per contro, il convenuto in rivendicazione non e tenuto a fornire alcuna prova e puo ben trincerarsi dietro il possideo quia possideo, talche, anche se egli afferma di essere proprietario di parte della cosa rivendicata, cio non puo tornare a suo pregiudizio, non implicando di per se rinuncia alla posizione vantaggiosa derivante dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)