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Sez. 2, Sentenza n. 266 del 04/02/1972 (Rv. 356091 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI ESSERE PROPRIETARIO DI UNA PARTE DEL FONDO RIVENDICATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356091-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI ESSERE PROPRIETARIO DI UNA PARTE DEL FONDO RIVENDICATO - IRRILEVANZA.*

In tema di rivendicazione, spetta all'attore l'Onere di provare, in modo pieno e rigoroso, il suo diritto di proprieta, risalendo anche attraverso i suoi propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione. Per contro, il convenuto in rivendicazione non e tenuto a fornire alcuna prova e ben puo trincerarsi dietro il possideo quia possideo talche, anche se egli afferma di essere proprietario e tale prova non abbia fornito, cio non puo tornare a suo pregiudizio, non implicando di per se rinuncia alla posizione vantaggiosa derivante dal possesso, e non esonerando lo attore dalla prova a suo carico. (Conf 2048'67, mass n 329132; 726'67, mass n 326773).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)