Sez. 1, Ordinanza n. 1597 del 09/05/1967 Cc. (dep. 09/06/1967) Rv. 104545 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MANCANZA DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MANCANZA DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
La impugnazione avverso il provvedimento di applicazione di misure di prevenzione deve ritenersi inammissibile se non siano stati presentati i motivi a sostegno della dichiarazione di gravame. (Conf 103216, 103232, 103969, 104315, anno 1967; 103045 ed ivi citata, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 640, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)