Sez. 1, Ordinanza n. 1233 del 07/11/1966 Cc. (dep. 19/01/1967) Rv. 103216 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - DECRETO DI APPLICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - PRESENTAZIONE DI MOTIVI SPECIFICI - NECESSITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - DECRETO DI APPLICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - PRESENTAZIONE DI MOTIVI SPECIFICI - NECESSITA.*
Anche per il ricorso in Cassazione avverso il decreto emesso in tema di misure di prevenzione e necessaria l'enunciazione dei motivi dedotti a sostegno della impugnazione, e cio perche per l'art 4 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, le Disposizioni generali del cod proc pen sono estensibili ai procedimenti in materia, e dette Disposizioni prevedono, a pena di inammissibilita, la specificazione dei motivi di impugnazione (cod proc pen art 201). Ne varrebbe opporre che si versa in tema di provvedimento di contenuto piu amministrativo che giurisdizionale, in quanto anche i ricorsi contro provvedimenti amministrativi devono essere motivati. (Conf 103045 e ivi citata, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)