Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 21/06/1969 (Rv. 341549 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE - NATURA - RIASSUNZIONE - FORMA - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO ALLA PARTE E NON AL SUO PROCURATORE - NUOVA COSTITUZIONE DELLE PARTI - NECESSITA - MANCATA COSTITUZIONE DI UNA PARTE ANCHE SE COSTITUITA NELLE PRECEDENTI FASI - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE - NATURA - RIASSUNZIONE - FORMA - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO ALLA PARTE E NON AL SUO PROCURATORE - NUOVA COSTITUZIONE DELLE PARTI - NECESSITA - MANCATA COSTITUZIONE DI UNA PARTE ANCHE SE COSTITUITA NELLE PRECEDENTI FASI - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.*
Il giudizio di rinvio, svolgendosi innanzi a un nuovo giudice, designato dalla Corte di Cassazione, diverso da quello che ha pronunziato la sentenza cassata, ed iniziando mediante citazione, anziche con semplice atto riassuntivo - citazione da notificare alla parte personalmente e non nelle forme previste dall'art. 170 cod.proc.civ. nel caso di giudizio in corso - non si configura come la continuazione del giudizio in esito al quale e stata emessa la sentenza cassata, ma come una nuova, autonoma fase del giudizio, regolata dalle norme stabilite per il procedimento avanti al giudice cui la Corte di Cassazione ha rinviato la causa. In tale fase, pertanto, e necessaria una nuova Costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto giuridico, e la mancata Costituzione ha per conseguenza la contumacia della parte, ancorche questa fosse gia costituita nelle precedenti fasi del giudizio medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)