Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 09/04/1988 (Rv. 458435 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - NUOVA COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - NUOVA COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITÀ.*
L'art. 303 ult. Comma cod.proc.civ., stabilendo che se la parte che ha ricevuto la notificazione in riassunzione non compare alla udienza fissata si proceda in sua contumacia, ancorché dettata con riguardo alle singole ipotesi di riassunzione elencate nel precedente art. 302, ha carattere generale in correlazione con l'art. 125 disp.Att.Cod.proc.civ., che, con riferimento alla riassunzione per qualsiasi causa disposta, disciplina il contenuto del relativo atto introduttivo includendovi l'invito alla controparte a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 cod.proc.civ. (ed ai fini, ovviamente, dell'art. 291 stesso codice), con la conseguenza della necessità di una nuova Costituzione della controparte destinataria dell'atto di riassunzione ed, in Mancanza, della legittimità della dichiarazione di contumacia della detta parte (ancorché costituita nella precedente fase di giudizio). (V 2206/69, mass n 341549; (V 1578/64, mass n 302266).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)