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Sez. U - , Sentenza n. 20819 del 21/07/2021 (Rv. 661868 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Procedimento ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Legittimazione attiva del Sindacato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661868-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Sussiste la legittimazione del sindacato a promuovere l'azione di cui all'art.28 del d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto l'esercizio dei diritti riconducibili alla libertà sindacale è una delle possibili declinazioni delle "convinzioni personali", richiamate dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, che non possono costituire fattore di discriminazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 1, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)