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Sez. L - , Sentenza n. 1 del 02/01/2020 (Rv. 656650 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro - “Convinzioni personali” ex artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 - Discriminazioni per motivi sindacali - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656650-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nell'espressione "convinzioni personali", richiamata dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. 216 del 2003, caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali, va ricompresa la discriminazione per motivi sindacali, tenuto conto che l'affiliazione sindacale rappresenta la professione pragmatica di una ideologia, di natura diversa da quella religiosa, connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee e credenze, suscettibili di tutela in quanto oggetto di possibili atti discriminatori vietati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 1, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)