Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 22/05/1980 (Rv. 407164 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - RIPARTO IN SEDE FALLIMENTARE DA PARTE DEGLI ORGANI FALLIMENTARI, AVENTE AD OGGETTO SOMME VERSATE DAI FALLITI NELLE CASSE FALLIMENTARI - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE - INDEROGABILITA - PAGAMENTO DEGLI ALTRI CREDITORI AL DI FUORI DELLE RIPARTIZIONI FALLIMENTARI E CON ALTRE MODALITA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - RIPARTO IN SEDE FALLIMENTARE DA PARTE DEGLI ORGANI FALLIMENTARI, AVENTE AD OGGETTO SOMME VERSATE DAI FALLITI NELLE CASSE FALLIMENTARI - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE - INDEROGABILITA - PAGAMENTO DEGLI ALTRI CREDITORI AL DI FUORI DELLE RIPARTIZIONI FALLIMENTARI E CON ALTRE MODALITA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Il riparto operato in Sede fallimentare e dagli organi fallimentari, ancorche abbia ad oggetto somme versate dai falliti nelle casse fallimentari, non puo avvenire secondo regole procedurali o sostanziali diverse da quelle previste dalla legge fallimentare, anche se il pagamento degli altri creditori sia avvenuto al di fuori delle ripartizioni fallimentari e con altre modalita. (nella specie i falliti avevano pagato la maggior parte dei creditori al di fuori della procedura fallimentare e questi avevano ritirato le proprie insinuazioni di credito; quindi avevano versato al fallimento le somme necessarie al pagamento dei creditori rimanenti, i quali si dolevano del mancato riconoscimento degli interessi nella stessa misura in cui, a loro dire, erano stati riconosciuti ai creditori soddisfatti fuori del fallimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)