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Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 02/03/1988 (Rv. 458024 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - TERMINE FINALE.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458024-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - TERMINE FINALE.*

Il termine finale per l'insinuazione tardiva dei crediti nello stato passivo del fallimento si identifica con quello con cui diviene definitivo il provvedimento del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto finale dell'attivo (art. 117 legge fallimentare), senza che sia richiesto l'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo fallimentare con il pagamento dei creditori. (V 391/85, mass n 438599; (V 3367/80, mass n 407164).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 109, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 109, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)