Sez. 5, Sentenza n. 1660 del 27/01/2010 (Rv. 611495 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Cessione di immobile a titolo oneroso - Base imponibile - Determinazione - Spese sostenute dall'acquirente - Rilevanza - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM, ai fini della determinazione della base imponibile, in relazione ad un immobile ceduto a titolo oneroso, non possono essere considerate le spese sostenute dall'acquirente (nella specie, per la liquidazione del colono), essendo esclusivamente l'alienante il soggetto passivo dell'imposta, con divieto di traslazione della stessa in capo all'acquirente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)