Sez. 2, Sentenza n. 23615 del 06/11/2006 (Rv. 596427 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Cessione a titolo oneroso - Acquisto a titolo gratuito - Soggetti passivi - Individuazione - Traslazione a terzi dell'onere impositivo - Divieto - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
Soggetti passivi dell'I.N.V.I.M., in relazione alla capacità contributiva oggettivamente evidenziata dall'incremento del valore dell'immobile, sono l'alienante, in caso di cessione a titolo oneroso, e l'acquirente, ove l'acquisto avvenga a titolo gratuito o per usucapione (art. 4 d.P.R. n. 643 del 1972), in quanto beneficiari della plusvalenza, e l'art. 27 d.P.R. n. 643 del 1972, pone espressamente il divieto di traslazione in capo a terzi dell'imposta, con conseguente nullità di ogni patto diretto a trasferire l'onere impositivo. (Nell'enunziare il suindicato principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito osservando che, nel qualificare come risarcitoria la domanda proposta dalla venditrice nei confronti degli acquirenti in ragione del maggior valore conseguito dall'appezzamento di terreno compravenduto all'esito della costruzione da questi ultimi realizzata in epoca anteriore all'atto, e nel considerare di conseguenza implicitamente lecito l'obbligo dagli stessi assunto in sede di stipulazione di correspondere alla venditrice quanto eventualmente versato per il pagamento dell'I.N.V.I.M. in eccedenza rispetto all'importo a tale titolo corrisposto al notaio al momento dell'atto, risultava da un canto emessa pronunzia su domanda non proposta e per altro verso omesso di dichiararsi la nullità di detto patto, integrante in effetti proprio quel trasferimento ad altri dell'onere del pagamento dell'imposta a titolo di I.N.V.I.M. dalla legge vietato nel porlo a carico dell'alienante a titolo oneroso di bene immobile).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27, Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)