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Sez. 2, Sentenza n. 2736 del 05/02/2013 (Rv. 625070 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Procedimento sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria - Opposizione ex art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 - Distinti motivi di opposizione attinenti a vizi formali e sostanziali - Accoglimento di entrambi i motivi di opposizione - Onere dell'impugnazione estesa ad entrambe le "rationes decidendi" - Sussistenza - Fondamento - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625070-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, qualora il giudice, accolto un primo motivo, attinente ad un vizio formale del decreto (per inosservanza delle norme sul procedimento sanzionatorio), anziché adottare la tecnica dell'assorbimento, abbia comunque esaminato e riconosciuto fondato altresì un secondo motivo, di carattere sostanziale, fatto valere dall'opponente (attinente alla non riconducibilità della vicenda alla fattispecie contestata), si è di fronte non ad una mera argomentazione "ad abundantiam", proveniente da giudice ormai privo di "potestas iudicandi", quanto alla manifestazione di separate ragioni del decidere che risolvono distinti punti della regiudicanda, sicché ciascuna di esse deve essere impugnata, pena l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse, restando altrimenti la decisione fondata in modo autonomo sulla ragione non censurata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)