Sez. 2, Sentenza n. 10748 del 16/05/2011 (Rv. 618135 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Procedimento sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria - Art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 - Decreto motivato della Corte d'appello sull'opposizione alla sanzione amministrativa - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Vizi relativi alla motivazione - Sindacabilità nel regime ante riforma introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Il decreto della Corte d'appello che decide sulle opposizioni alle sanzioni irrogate per violazione della legge in materia di intermediazione finanziaria è impugnabile, atteso il suo contenuto decisorio ed in mancanza di una espressa previsione di impugnabilità per cassazione, esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., mezzo col quale (prima della riforma dell'art. 360 cod. proc. civ. introdotta dal d. lgs. n. 40 del 2006, nella specie inapplicabile) possono essere fatte valere violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale e, quindi, anche la totale carenza o la mera apparenza della motivazione, ma non i vizi concernenti la congruità e l'adeguatezza di essa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)