Sez. 5, Sentenza n. 3996 del 18/12/1974 Ud. (dep. 11/04/1975) Rv. 129734 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - RICORSO PER CASSAZIONE DENOMINATO ERRONEAMENTE 'APPELLÒ - INTERPRETAZIONE DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - RICORSO PER CASSAZIONE DENOMINATO ERRONEAMENTE 'APPELLÒ - INTERPRETAZIONE DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
L'art 197 cod proc pen non pone tra i requisiti della dichiarazione di impugnazione l'indicazione del mezzo di cui la parte intende avvalersi e l'art 207 stesso codice, prevedendo la inammissibilita dell'impugnazione proposta contro provvedimento non soggetto all'impugnazione stessa, si riferisce al caso in cui la parte abbia dichiarato di impugnare il provvedimento con un mezzo specifico non consentito dalla legge. Manca, quindi, un'espressa previsione di inammissibilita. Inoltre, se la conversione degli Atti giuridici trova applicazione solo nei casi previsti dalla legge e sempre che il negozio viziato abbia i requisiti del negozio diverso, e pur vero che bisogna procedere alla interpretazione della volonta del dichiarante per accertare se ha inteso proporre univocamente un determinato mezzo di impugnazione. (fattispecie in cui l'imputato impugno la sentenza di appello, qualificando il gravame come appello, anziche come ricorso). (Conf 126570, anno 1974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)