Sez. 5, Sentenza n. 2564 del 01/09/1983 Cc. (dep. 28/09/1983) Rv. 160975 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - APPELLO - DICHIARAZIONI - OSSERVANZA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - APPELLO - DICHIARAZIONI - OSSERVANZA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Per proporre appello non occorrono formule sacramentali, ma è necessario che vengano indicati gli elementi di cui all'art. 197 cod. proc. pen. e venga espressa dall'interessato la volontà attuale di sottoporre a riesame il provvedimento che lo pregiudica. Ne consegue che non può ritenersi "appello" l'istanza con cui l'imputato si limiti a chiedere che gli venga notificata copia o estratto della sentenza contumaciale al fine di proporre impugnazione. (V mass n 159266, in generale; (V mass n 129734, in generale; (V mass n 110604, in generale; (V mass n 105212, in generale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)