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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20837 del 18/07/2023 (Rv. 668504 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di rimborso - Diniego espresso - Anche oltre il termine per il silenzio-rifiuto - Impugnazione del silenzio-rifiuto successiva al diniego espresso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2023-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668504-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, a fronte di un'istanza di rimborso di imposta, emetta un provvedimento di diniego espresso, ancorché oltre il temine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso avverso quest'ultimo, proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito, è inammissibile per originaria carenza di interesse.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 19, Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)