Sez. 5 - , Sentenza n. 26376 del 19/10/2018 (Rv. 650809 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione del silenzio-rifiuto - Successiva impugnazione del provvedimento di diniego espresso - Improcedibilità del primo giudizio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario qualora dopo la formazione del cd. silenzio-rifiuto impugnato da parte del contribuente l'Amministrazione finanziaria emani un provvedimento espresso di diniego, la proposizione del ricorso contro lo stesso non determina l'improcedibilità del primo giudizio, non essendo previsto in tale processo l'istituto dei motivi aggiunti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)