Sez. L, Sentenza n. 914 del 02/02/1996 (Rv. 495688 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Contraddittoria - Insufficiente - Nozione - Attribuzione agli elementi vagliati di un significato non conforme alle deduzioni della parte - Vizio di motivazione - Insussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento; il vizio di contraddittoria motivazione presuppone invece che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata; tali vizi, pertanto, non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)