Sez. 2, Sentenza n. 131 del 07/01/1983 (Rv. 424931 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - NOZIONE - ATTRIBUZIONE AGLI ELEMENTI VAGLIATI DI UN SIGNIFICATO NON CONFORME ALLE DEDUZIONI DELLE PARTI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - NOZIONE - ATTRIBUZIONE AGLI ELEMENTI VAGLIATI DI UN SIGNIFICATO NON CONFORME ALLE DEDUZIONI DELLE PARTI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
La motivazione di una sentenza è insufficiente quando riveli, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento, ed è contraddittoria quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata; e tali vizi, pertanto, non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato non conformi alle attese e alle deduzioni delle parti. (Conf 5379/79, mass n 401964; (Conf 3286/79, mass n 399677).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)