Sez. 2, Sentenza n. 8232 del 06/11/1987 (Rv. 455845 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - OFFERTA REALE O PER INTIMAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INVITO A COMPARIRE DAVANTI AL NOTAIO - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - OFFERTA REALE O PER INTIMAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INVITO A COMPARIRE DAVANTI AL NOTAIO - SUFFICIENZA.*
L'offerta della prestazione necessaria per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire il pagamento espressa in qualsiasi modo che escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere, senza quindi che sia indispensabile l'uso dell'offerta reale o di quella per intimazione, ma bastando un'offerta implicita, come ad es. L'invito fatto alla controparte di comparire davanti al notaio. (V 2540/82, mass n 420407; (V 854/82, mass n 418687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)