Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 24/04/1982 (Rv. 420407 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - ESTREMI - OFFERTA REALE O PER INTIMAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - ESTREMI - OFFERTA REALE O PER INTIMAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'offerta della prestazione, necessaria per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire il pagamento, espressa in qualsiasi modo che escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere, senza, quindi, che sia indispensabile l'uso dell'offerta reale o di quella per intimazione. (V 854/82, mass n 418687; (V 739/82, mass n 418553; (V 6553/81, mass n 417395; (V 2057/80, mass n 405706).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)