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Sez. L, Sentenza n. 13375 del 10/06/2009 (Rv. 608779 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA | Atto amministrativo privo di sottoscrizione autografa - Validità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di ordinanza ingiunzione.
Stato
decisa il 2009-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608779-01

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA

L'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la validità di un'ordinanza ingiunzione che, pur priva di sottoscrizione autografa, era stata notificata al destinatario unitamente a nota di trasmissione del provvedimento medesimo, regolarmente sottoscritto).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)