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Sez. 5, Sentenza n. 8249 del 07/04/2006 (Rv. 588679 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - IN GENERE | Atto amministrativo privo del timbro dell'Ufficio e recante una sottoscrizione illeggibile - Validità - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie in tema di atto di attribuzione della rendita catastale ai fini del calcolo dell'imposta di registro.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588679-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - IN GENERE

Un atto amministrativo scritto, e in specie un atto amministrativo scritto di imposizione tributaria, è esistente anche quando, pur mancando nel documento che incorpora la relativa dichiarazione, il sigillo o timbro dell'Ufficio, e pur essendo illeggibile la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio, la dichiarazione sia, per l'insieme delle circostanze di fatto che ne accompagnano la formulazione, inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio essa è adottata. (Principio affermato dalla S.C. in tema di imposta di registro, relativamente ad un caso in cui, avendo i contribuenti manifestato la volontà di avvalersi del sistema di valutazione automatica in riferimento ad un immobile non iscritto in catasto, ed avendo a tal fine proposto istanza di attribuzione della rendita catastale, la determinazione di quest'ultima aveva avuto luogo con una nota in cui il timbro dell'UTE risultava apposto nella sola parte contenente l'invito rivolto agl'interessati a redigere la domanda di attribuzione della rendita, e non anche nella parte destinata alla determinazione di quest'ultima).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)