diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8053 del 21/03/2019 (Rv. 653159 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni - Cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare - Assimilabilità all'erede - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653159-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex l. n. 89 del 2001, i cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare hanno diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" dal momento in cui assumono la qualità di parte processuale, coincidente con la data della comunicazione della cessione al curatore ex art. 115, comma 2, l.fall., essendo la loro posizione del tutto assimilabile a quella dell'erede della parte costituita, deceduta prima del decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, per il quale il diritto al riconoscimento del suddetto indennizzo matura soltanto a decorrere dalla relativa costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Cod. Civ. art. 1263, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 115, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)