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Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 19/02/2014 (Rv. 629631 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per violazione del termine ragionevole - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni - Costituzione in giudizio dell'erede - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629631-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte del giudizio presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, "Fazio ed altri c. Italia" - è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)