diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 29/09/2005 (Rv. 584074 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Sostituzione di diritto di clausola nulla (art. 1419, secondo comma, cod. civ.) - Annullabilità del contratto per errore di diritto relativamente alla nullità della clausola e ai suoi effetti - Esclusione per difetto di essenzialità dell'errore - Fattispecie in tema di prelazione del conduttore di immobile locato.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584074-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

La disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poichè l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico (Fattispecie relativa a previsione pattizia di esclusione o di rinuncia del conduttore al suo diritto di prelazione e di riscatto dell'immobile locato ad uso non abitativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429 com. 1 n. 4, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)