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Sez. L, Sentenza n. 645 del 23/01/1999 (Rv. 522578 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Sostituzione di diritto di clausola nulla (art. 1419, secondo comma, cod. civ.) - Annullabilità del contratto per errore di diritto relativamente alla nullità della clausola e ai suoi effetti - Esclusione per difetto di essenzialità dell'errore - Fattispecie relativa a nullità di clausola di contratto collettivo prevedente la non computabilità nell'indennità di anzianità di elemento della retribuzione obbligatoria e continuativa.
Stato
decisa il 1999-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522578-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

La disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico (fattispecie relativa a clausola di contratto collettivo escludente il computo di indennità di presenza, corrisposta obbligatoriamente e continuativamente, nell'indennità di anzianità prevista dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. nel testo previgente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1429 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 1428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)