Sez. 3, Sentenza n. 11410 del 22/06/1987 Ud. (dep. 10/11/1987) Rv. 176962 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - RIUNIONE DI GIUDIZI - ESCLUSIONE - ISTANZA DIRETTA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - RIUNIONE DI GIUDIZI - ESCLUSIONE - ISTANZA DIRETTA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'istanza di riunione dei giudizi non può essere proposta in Cassazione, poiché comporta valutazioni di merito estranee ai poteri del giudice di legittimità. Tale principio vale anche nella ipotesi in cui l'istanza di riunione sia finalizzata all'applicazione della continuazione. (Conf mass n 159612, e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 530
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)