Sez. 3, Sentenza n. 5923 del 18/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159612 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI - ESCLUSIONE - ISTANZA DIRETTA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI - ESCLUSIONE - ISTANZA DIRETTA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'istanza di riunione dei giudizi non può essere proposta in Cassazione, poiché involge valutazioni di merito estranee ai poteri del giudice di legittimità. Tale principio vale anche nella ipotesi in cui l'istanza di riunione sia finalizzata all'applicazione della continuazione. (Conf mass n 151278; (Conf mass n 147313, ed ivi citate; (contra mass n 140756; (contra mass n 131919; (contrasto mass n R V 900047).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 530
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)