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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7344 del 17/03/2020 (Rv. 657457 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Gasolio - Beneficio ex d.P.R. n. 277 del 2000 - Destinatario - Affidamento trasporto a terzi e perdita disponibilità del mezzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657457-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

In tema di accise, il rimborso o la compensazione aventi titolo nella riduzione degli oneri gravanti sul gasolio per autotrazione, previsti dal d.P.R. n. 277 del 2000, compete all'esercente attività di autotrasporto merci che abbia effettivamente il possesso del mezzo e abbia impiegato il gasolio, e non anche al proprietario che lo abbia dato in locazione senza conducente o comunque a chi versi nelle condizioni di perdita della disponibilità del mezzo.

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 1, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 2, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)