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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26869 del 20/09/2023 (Rv. 669078 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Accise su carburanti - Agevolazione ex art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 - Presupposti - Presentazione della dichiarazione periodica - Omissione - Conseguenze - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669078-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

In tema di accise sul gasolio per autotrazione, il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 presuppone la presentazione periodica della dichiarazione, prescritta dal successivo art. 3, la cui omissione rende illegittima la compensazione, ugualmente operata dal contribuente, di debiti, anche di altra pubblica amministrazione o non aventi natura fiscale, con un presunto credito d'imposta non dichiarato, comportando l'utilizzo di un beneficio mai maturato.

Legge 23/12/1999 num. 488 art. 7 com. 15, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10 lett. E, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3 com. 1, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)