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Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 29/04/1993 (Rv. 482145 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita | Sentenza contenente la pronuncia sfavorevole - Produzione in diverso giudizio al fine di far valere un distinto capo della decisione - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482145-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita

Per aversi acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., è necessario che la parte soccombente compia, per sua spontanea e libera iniziativa, atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e manifestino in modo univoco la volontà di accettare la definizione della controversia nella fase del giudizio contrassegnata da tale soccombenza. Non implica l'indicata incompatibilità, e non costituisce pertanto acquiescenza, la produzione in diverso giudizio (nella specie, di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) della sentenza contenente la pronuncia sfavorevole, al solo scopo di far valere gli effetti vantaggiosi derivanti alla parte da un distinto capo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)