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Sez. 1, Sentenza n. 13927 del 13/12/1999 (Rv. 532077 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Prestazione imposta da sentenza esecutiva - Adempimento spontaneo - Prima dell'intimazione del precetto e senza riserva di impugnazione - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di pagamento spontaneo di indennità per occupazione acquisitiva - A seguito di sentenza di primo grado - Successiva proposizione dell'appello con invocazione di "ius superveniens".
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532077-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

Poiché l'adempimento spontaneo della prestazione imposta da una sentenza esecutiva, ancorché prima dell'intimazione del precetto e senza formulazione di riserva di impugnazione della sentenza, non è di per sè solo sufficiente a configurare gli estremi dell'acquiescenza tacita, in quanto si tratta di un comportamento che può essere ispirato dalla finalità di evitare le ulteriori spese del precetto e degli eventuali successivi atti di esecuzione, correttamente il giudice di merito esclude che integri acquiescenza il comportamento di un comune, il quale, in una controversia di risarcimento per danni da occupazione appropriativa, dopo essere stato condannato in primo grado al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, aveva effettuato il pagamento delle somme liquidate dalla sentenza e, successivamente, essendo sopravvenuto lo "ius superveniens" ex art. 1 comma sessantacinquesimo della legge n. 549, aveva proposto appello tra l'altro invocando tale sopravvenienza (nella specie la Suprema Corte ha escluso che la volontà del Comune di prestare acquiescenza nell'eseguire la sentenza di primo grado potesse desumersi dalla mancanza di una preveggenza del medesimo circa la suddetta sopravvenienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)