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Sez. 1, Sentenza n. 23726 del 08/07/2020 Cc. (dep. 10/08/2020) Rv. 279524 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Corte cost. n. 40 del 2019 - Istanza di rideterminazione della pena - Inammissibilità “de plano” per avvenuta espiazione - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279524-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari inammissibile "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza di un condannato volta, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, alla rideterminazione della pena irrevocabilmente inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della già avvenuta espiazione della pena, difettando il requisito della manifesta infondatezza dell'istanza, atteso che il presupposto, a fondamento della medesima, del non ancora avvenuto esaurimento del rapporto esecutivo non soggiace ad interpretazioni univoche e che comunque il suo accertamento richiede una specifica verifica dei dati storici relativi alla posizione giuridica del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Costituzione art. 136, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)