Sez. 5, Sentenza n. 15863 del 14/12/2001 (Rv. 551169 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO | Rimanenze - Indicazione del solo valore globale - Ricavi - Determinazione induttiva - Legittimità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO
In tema di imposte sui redditi d'impresa, deve ritenersi legittimo, anche in caso di impresa minore, il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all'onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)