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Sez. 1, Sentenza n. 11515 del 19/11/1997 (Rv. 510142 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO | Rimanenze - Indicazione del solo valore globale - Ricavi - Loro determinazione induttiva - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510142-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

In tema di imposte sui redditi di impresa, deve ritenersi legittimo, anche in caso di impresa minore, il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all'onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni (artt. 18, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 62 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)