Sez. 2, Sentenza n. 3241 del 14/11/1983 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163601 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA PER LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA PER LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini della sussistenza dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione per la particolare tenuità del fatto, prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., non è sufficiente il valore economico della cosa ricettata, ma è necessaria anche l'indagine su tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., le quali devono essere esaminate in comparazione con il parametro del valore suindicato, con la conseguenza che l'ipotesi attenuata non può essere ritenuta nel caso in cui, nonostante la tenuità del valore della cosa ricettata, sussistano elementi e circostanze, sia oggettivi che soggettivi, che impediscano di ritenere il fatto, considerato ed esaminato nel suo complesso, di particolare tenuità. (V mass n 161915).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)