Sez. 2, Sentenza n. 11211 del 02/06/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161915 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'ATTENUANTE COMUNE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'ATTENUANTE COMUNE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Il "fatto di particolare tenuità" e il "danno di speciale tenuità" previsti rispettivamente dall'art. 648 cod. pen. e dall'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono tra loro coincidenti per la maggiore ampiezza della prima disposizione che presuppone una valutazione comparativa con le altre circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., in quanto il concetto di fatto non può essere identificato con quello di "danno patrimoniale". (Conf mass n 159163; (Conf mass n 158794; (Conf mass n 154126).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)