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Sez. 1, Sentenza n. 9483 del 19/07/2000 (Rv. 538553 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Cumulo della domanda di separazione e di restituzioni - Sentenza non definitiva sulla prima domanda - Appello - Rito applicabile - Rito camerale - Art.40 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538553-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE

Proposte cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di restituzione di taluni beni, qualora sia proposto appello avverso la sentenza non definitiva, che pronunci sulla prima domanda e disponga la prosecuzione del giudizio per la decisione della seconda, il relativo procedimento è retto quanto all'introduzione e alla trattazione dal rito camerale e non dal rito ordinario; infatti, contenendo la pronuncia non definitiva impugnata unicamente statuizioni inerenti all'oggetto tipico del giudizio di separazione e conoscendo il giudice dell'impugnazione delle sole questioni decise, non ricorrono, nonostante l'originario cumulo, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 40, terzo comma cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)