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Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 (Rv. 577808 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Domanda di separazione personale e domanda di restituzione di beni - Diversità di rito - Connessione - Accessorietà - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577808-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (In applicazione del succitato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che il rapporto di accessorietà delle domande restitutorie rispetto alla causa di separazione personale fosse sufficiente a permetterne la trattazione unitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)