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Sez. 3, Sentenza n. 7443 del 13/06/1996 Ud. (dep. 24/07/1996) Rv. 206161 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reati relativi - regolarizzazione - Comma quarto art. 18 legge n. 724 del 1994 - Distinto riferimento a "denuncia" e "versamento" di contributi - Applicabilità del condono ad entrambi i reati - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206161-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di applicazione del condono ai reati relativi ai contributi previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie deve ritenersi che il comma quarto dell'art. 18 legge 23 dicembre 1994, n. 724, facendo in modo espresso un distinto riferimento alle due diverse ipotesi di "denuncia" e di "versamento dei contributi", ha stabilito che la regolarizzazione estingue entrambi i reati che da dette ipotesi hanno avuto origine. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza dichiarativa di estinzione per condono della contravvenzione di omessa presentazione all'INPS di denunce mensili, il P.M. aveva dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 18 legge n. 724 del 1994 sul rilievo che il condono previsto da tale norma non poteva applicarsi al caso di specie, in quanto il reato contestato di omessa denuncia non vi è espressamente previsto e non può essere assimilato a quello in materia di omesso versamento dei contributi).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)