Sez. 3, Sentenza n. 4385 del 26/03/1997 Ud. (dep. 12/05/1997) Rv. 208041 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reati relativi - Regolarizzazione - Comma 4 dell'art.3 D.L. n. 166 del 1996 - Distinto riferimento a "versamento" e "denuncia" - Applicabilità del condono ad entrambi i reati - Sussistenza - Reato di omissione di registrazioni obbligatorie - Applicabilità del condono - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di applicazione del condono ai reati relativi ai contributi previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, poiché la disposizione di cui all'art.3, comma 4, D.L. 28 marzo 1996, n.166 (contenente norme in materia previdenziale), reiterata da successive identiche disposizioni, fa in modo espresso un distinto riferimento alle due diverse ipotesi del "versamento" dei contributi e premi e della "denuncia", deve ritenersi che essa abbia stabilito che la regolarizzazione estingue entrambi i reati che hanno avuto origine da dette ipotesi, e quindi non solo il reato di omesso versamento di contributi e premi previdenziali ed assistenziali, ma anche quello di omessa presentazione all'ente previdenziale delle denunce obbligatorie previsto dall'art.37 legge 24 novembre 1981, n.689. Invece, il condono in questione non riguarda anche il reato di omissione di registrazioni obbligatorie al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi di cui alle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, previsto anch'esso dall'art.37 legge n.689 del 1981, trattandosi di reati diversi che tutelano diversi beni giuridici. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., la S.C. ha osservato che, peraltro, non è esatto quanto ritenuto dal ricorrente, e cioè che all'imputato sarebbe stato contestato appunto il reato di omissione di registrazioni obbligatorie, escluso dal condono, poiché l'imputazione si riferiva genericamente all'omissione di registrazioni e denunce obbligatorie per contributi di cui all'art.37 legge n.689 del 1981, ma il pretore aveva accertato in punto di fatto che il comportamento omissivo di cui l'imputato doveva rispondere riguardava non già l'omissione di registrazioni obbligatorie, bensì soltanto l'omissione delle denunce obbligatorie, ossia un'ipotesi che rientra pienamente nel condono posto dall'art.3, comma 4, D.L. n. 166 del 1996 e dalle successive identiche disposizioni di reiterazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1996 num. 166 art. 3 com. 4, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)