Sez. 3, Sentenza n. 201 del 14/01/1987 (Rv. 449970 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE - NEGLIGENZA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE - NEGLIGENZA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora l'assicuratore, ritardando il risarcimento diretto dei danni richiestogli e non facendo offerta della somma reputabile dovuta alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 cod. civ.), abbia - per l'incidenza della svalutazione monetaria e della maturazione degli interessi sulla sorte - determinato una eccedenza del debito complessivo rispetto al massimale di polizza, è tenuto a risarcire all'assicurato (ex art. 1218 cod. civ.) una siffatta eccedenza che integra un'ipotesi di danno attribuibile al comportamento dell'assicuratore medesimo. (Conf 5442/84, mass n 437140).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)